Onorevoli Colleghi! - In Italia muoiono circa 5.500 persone ogni anno a causa di incidenti stradali, ovvero 15 morti al giorno. Grazie alle norme approvate dal Parlamento in questi ultimi anni la situazione è migliorata rispetto all'anno 2000 che aveva registrato più di 7.500 morti.
Attuare tali norme con fermezza sul territorio, provvedendo, se necessario, a renderle più efficaci anche con interventi non radicali, può ancora permetterci di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione europea di dimezzare il numero dei morti dal 2000 al 2010, obiettivo di civiltà e di solidarietà verso il quale altri Paesi marciano da tempo con decisione.
Non è invece cambiata la situazione delle vittime nel dopo-incidente: mancanza di pene effettive, svilimento delle parti offese, tempi «biblici» per i processi penali e civili, insufficienza dei risarcimenti e mancanza di assistenza concorrono a formare quella che viene giustamente definita una «seconda vittimizzazione» dei colpiti.
La cultura e la pratica giuridiche continuano in Italia a preferire l'offensore alla vittima, al punto che nel processo penale appare normale l'attribuzione all'imputato di facoltà ben maggiori di quelle accordate alla parte offesa, come se le due figure essenziali dei reati contro la persona non dovessero avere almeno la stessa dignità.
Per le vittime della strada ciò significa essere trattate, stante la mancanza di ogni punizione per gli offensori e comunque in ragione della loro posizione processuale, come soggetti di secondo o terz'ordine nel quadro complessivo del reato.
a) identità della disciplina processuale per tutti i più gravi reati contro la vita e l'incolumità individuale, e, dunque, per l'omicidio e le lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, sia dolosi che colposi e ovunque commessi (articolo 1);
b) istituzione della fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti e sua punibilità nei termini previsti per l'omicidio (articoli 2 e 4);
c) eliminazione dell'aggravante per i reati colposi di omicidio e lesioni personali sulla strada e sul lavoro e aumento delle pene base per gli stessi reati sino ai limiti previsti ora per l'aggravante dalla legge n. 102 del 2006 (articolo 4);
d) aumento dei termini di sospensione delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti relativi alle attività nell'ambito delle quali sono stati consumati i reati dolosi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti ed estensione della sospensione anche a quelli colposi a prescindere dalla pena applicata (articolo 5);
e) per i reati sia dolosi che colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, corsia processuale concretamente preferenziale (articolo 6), procedibilità delle richieste di patteggiamento solo a condizioni rispettose degli interessi esistenziali ed economici delle vittime (articolo 7), subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita (articolo 8), raddoppio dei termini di prescrizione (articolo 9);
f) determinazione tabellare del danno biologico sviluppando fino a cento il calcolo dei valori legalmente previsto per le micropermanenze e liquidazione del danno non patrimoniale da morte in cifra unica pari al doppio del danno biologico
g) agevolazioni per i crediti da risarcimento del danno in ordine ai reati dolosi e colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti (articolo 11);
h) istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da contributi statali, per il risarcimento del danno alle vittime degli stessi reati, quando il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o inadempiente (articolo 12).