Onorevoli Colleghi! - In Italia muoiono circa 5.500 persone ogni anno a causa di incidenti stradali, ovvero 15 morti al giorno. Grazie alle norme approvate dal Parlamento in questi ultimi anni la situazione è migliorata rispetto all'anno 2000 che aveva registrato più di 7.500 morti.
      Attuare tali norme con fermezza sul territorio, provvedendo, se necessario, a renderle più efficaci anche con interventi non radicali, può ancora permetterci di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione europea di dimezzare il numero dei morti dal 2000 al 2010, obiettivo di civiltà e di solidarietà verso il quale altri Paesi marciano da tempo con decisione.
      Non è invece cambiata la situazione delle vittime nel dopo-incidente: mancanza di pene effettive, svilimento delle parti offese, tempi «biblici» per i processi penali e civili, insufficienza dei risarcimenti e mancanza di assistenza concorrono a formare quella che viene giustamente definita una «seconda vittimizzazione» dei colpiti.
      La cultura e la pratica giuridiche continuano in Italia a preferire l'offensore alla vittima, al punto che nel processo penale appare normale l'attribuzione all'imputato di facoltà ben maggiori di quelle accordate alla parte offesa, come se le due figure essenziali dei reati contro la persona non dovessero avere almeno la stessa dignità.
      Per le vittime della strada ciò significa essere trattate, stante la mancanza di ogni punizione per gli offensori e comunque in ragione della loro posizione processuale, come soggetti di secondo o terz'ordine nel quadro complessivo del reato.

 

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      Per la brevità dei termini di prescrizione in rapporto alla lunghezza dei processi significa, spesso se non sempre, perdere il diritto all'affermazione penale della colpa.
      Significa, nelle cause civili, andare incontro a transazioni infime quando l'estenuazione supera il dolore dell'offesa o comunque a liquidazioni giudiziali incerte - sia nell'individuazione dei superstiti in caso di morte che nell'ammontare per ciascuno di essi - e in ogni caso irrisorie, specie per le offese più gravi, stante il calcolo «a scalare» delle tabelle di risarcimento applicate nella pratica giurisdizionale.
      Significa, infine, mancanza anche del risarcimento economico quando - come accade spesso al di fuori delle fattispecie di scontro tra veicoli - il colpevole non è assicurato.
      Ma soprattutto, e come somma di quanto esposto, significa vedere nei lunghi anni delle carte bollate, dei cavilli, dei rinvii, l'iniziale speranza di un ripristino sociale e giuridico delle regole violate trasformarsi nell'attesa di una gratificazione economica priva ormai di ogni collegamento con ciò che o con chi si è perduto.
      Si tratta, per ciascuna vittima, di una situazione intollerabile, indegna di un Paese civile e più ancora di un Paese, come il nostro, nel quale è invece radicato il sentimento popolare e culturale, cristiano e laico, di profondo amore per la salute e per la vita e di rispettosa pietà per chi è stato colpito.
      Si deve riconoscere allora che si tratta di una questione di enorme rilievo e, quindi, di gravissimo turbamento sociale perché riguarda ogni anno centinaia di migliaia di cittadini vittime di delitti, intenzionali e no, sulla strada e nei cantieri, negli ospedali e nella quotidianità della cronaca nera, tutti ugualmente sottoposti, dopo l'offesa, al calvario della mancata riparazione.
      E si deve ancora prendere atto che su questo piano della giustizia, a differenza che per la sicurezza - stradale e no - mancano del tutto norme di tutela: le vittime sono abbandonate al loro destino dalla stessa società che ha permesso venissero colpite.
      La presente proposta di legge riguarda dunque espressamente i punti seguenti:

          a) identità della disciplina processuale per tutti i più gravi reati contro la vita e l'incolumità individuale, e, dunque, per l'omicidio e le lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, sia dolosi che colposi e ovunque commessi (articolo 1);

          b) istituzione della fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti e sua punibilità nei termini previsti per l'omicidio (articoli 2 e 4);

          c) eliminazione dell'aggravante per i reati colposi di omicidio e lesioni personali sulla strada e sul lavoro e aumento delle pene base per gli stessi reati sino ai limiti previsti ora per l'aggravante dalla legge n. 102 del 2006 (articolo 4);

          d) aumento dei termini di sospensione delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti relativi alle attività nell'ambito delle quali sono stati consumati i reati dolosi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti ed estensione della sospensione anche a quelli colposi a prescindere dalla pena applicata (articolo 5);

          e) per i reati sia dolosi che colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, corsia processuale concretamente preferenziale (articolo 6), procedibilità delle richieste di patteggiamento solo a condizioni rispettose degli interessi esistenziali ed economici delle vittime (articolo 7), subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita (articolo 8), raddoppio dei termini di prescrizione (articolo 9);

          f) determinazione tabellare del danno biologico sviluppando fino a cento il calcolo dei valori legalmente previsto per le micropermanenze e liquidazione del danno non patrimoniale da morte in cifra unica pari al doppio del danno biologico

 

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del 100 per cento che sarebbe spettato alla vittima se non deceduta, con attribuzione predeterminata ai superstiti a seconda della loro vicinanza parentale o affettiva (articolo 10);

          g) agevolazioni per i crediti da risarcimento del danno in ordine ai reati dolosi e colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti (articolo 11);

          h) istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da contributi statali, per il risarcimento del danno alle vittime degli stessi reati, quando il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o inadempiente (articolo 12).

 

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